1. Immissione in Ruolo, Accettazione e Presa di Servizio
- D: Quanto tempo ho per accettare la sede scolastica dopo l’assegnazione?R: Entro 5 giorni dall’assegnazione. Se l’assegnazione avviene dal 28 agosto in poi, l’accettazione deve essere effettuata entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
- D: Cosa succede se non accetto la sede nei termini previsti?R: La mancata accettazione viene considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina. Ciò comporta la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla relativa graduatoria. Inoltre, non si potrà partecipare alle procedure per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato per quell’anno scolastico.
- D: La presa di servizio il 1° settembre è sempre obbligatoria?R: Sì, per i neo-immessi in ruolo è fondamentale per far partire la decorrenza economica e giuridica del contratto. In caso di differimento per gravi e comprovati motivi (es. salute), la decorrenza giuridica resta al 1° settembre, ma quella economica decorrerà dal giorno di effettiva presa di servizio.
- D: Cosa comporta l’accettazione esplicita della sede per un docente neo-immesso in ruolo?R: L’accettazione della sede determina l’impossibilità di partecipare a qualsiasi procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di ottenere supplenze per l’intero anno scolastico di riferimento.
- D: Cosa succede se si viene nominati in ruolo tramite uno scorrimento di graduatoria avvenuto DOPO il 31 agosto?R: La nomina effettuata dopo il 31 agosto ha valore unicamente giuridico per l’anno scolastico in corso, mentre la presa di servizio effettiva avverrà il 1° settembre dell’anno successivo. Il contratto a tempo indeterminato avrà comunque retrodatazione giuridica al 1° settembre dell’anno di nomina.
2. Vincoli alla Mobilità, Deroghe e Assegnazioni Provvisorie
- D: Quanto dura il vincolo di permanenza nella sede per chi entra in ruolo?R: Il vincolo è triennale: i neo-assunti devono rimanere nella sede assegnata per il triennio successivo senza poter presentare domanda di trasferimento ordinaria. Per i posti di sostegno, l’obbligo di permanenza sulla tipologia di posto è di almeno 5 anni.
- D: Chi può derogare al vincolo triennale e fare domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria?R: Possono presentare domanda i docenti che rientrano in una delle seguenti condizioni:
- Genitori con figli di età inferiore ai 14 anni (entro il 31 dicembre).
- Beneficiari della Legge 104/92 (art. 21 o art. 33, commi 3, 5 e 6).
- Chi fruisce dei permessi ex art. 42 del d.lgs. 151/2001.
- Coniuge o figlio di persona affetta da patologie gravi (invalidità > 33%).
- Docenti dichiarati soprannumerari (perdenti posto).
- D: Il vincolo triennale impedisce di fare domanda di Assegnazione Provvisoria provinciale?R: No. Il vincolo triennale per i neo-immessi in ruolo si applica ai trasferimenti e alla mobilità annuale interprovinciale. Per la mobilità annuale provinciale (assegnazione provvisoria o utilizzazione all’interno della stessa provincia) non sono previsti vincoli per i docenti assunti a tempo indeterminato.
- D: Quali requisiti legati ai figli consentono di derogare ai vincoli della mobilità annuale interprovinciale?R: Può richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale il docente che sia genitore di figli di età inferiore ai 14 anni oppure figlio di un genitore ultra-65enne (in entrambi i casi il compimento degli anni deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento).
- D: Un docente assunto a tempo determinato finalizzato al ruolo può fare domanda di mobilità con deroga?R: No, i docenti assunti a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale o professionale, neanche se rientrano in una delle categorie di deroga previste (es. figli sotto i 14 anni o Legge 104).
- D: Come si comporta il vincolo di permanenza per chi diventa “perdente posto”?R: Qualora il posto assegnato non risulti più presente nell’organico di diritto della scuola e il docente venga dichiarato perdente posto (soprannumerario), il vincolo triennale decade ed è possibile presentare domanda di trasferimento.
3. Anno di Formazione e Prova
- D: Quali sono i requisiti di servizio da maturare per superare l’anno di prova?R: È necessario prestare almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 giorni dedicati ad attività didattiche. In caso di part-time, i giorni vengono ridotti proporzionalmente.
- D: Come si calcolano esattamente i 180 giorni di servizio per l’anno di prova?R: Nei 180 giorni rientrano:
- I giorni di lezione (compreso il giorno libero).
- Le domeniche e i festivi.
- Le vacanze natalizie e pasquali.
- I giorni dal 1° settembre all’inizio effettivo delle lezioni.
- Le interruzioni per pubblico interesse (es. elezioni, calamità).
- Il servizio nelle commissioni d’esame e la frequenza di corsi di formazione riconosciuti.
- Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.
- D: Quali periodi NON contano per il raggiungimento dei 180 e 120 giorni?R: Non sono computabili:
- I periodi di ferie.
- Le assenze per malattia e le aspettative.
- I permessi (retribuiti e non).
- La chiusura estiva della scuola.
- I mesi successivi al primo di astensione obbligatoria e il congedo parentale (astensione facoltativa).
- D: Cosa succede se usufruisco di un part-time durante l’anno di prova?R: Per i docenti in regime di part-time, il numero di giorni richiesti per il superamento dell’anno di prova (sia i 180 di servizio che i 120 di attività didattica) si riduce in misura proporzionale all’orario prestato.
- D: Come si articolano le 50 ore del percorso formativo dell’anno di prova?R: Il percorso è suddiviso in 4 fasi principali:
- Incontri propedeutici e restituzione finale: fino a 6 ore.
- Laboratori formativi o visite a scuole innovative: 12 ore.
- Attività di Peer-to-Peer (osservazione con tutor): 12 ore.
- Formazione online sulla piattaforma INDIRE: 20 ore.
- D: Chi non deve o non può sostenere l’anno di prova?R: Non devono sostenerlo:
- I docenti che lo hanno già superato nello stesso grado di scuola.
- Chi ha ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado.
- Chi passa da sostegno a posto comune (o viceversa) nello stesso grado.
- I vincitori di concorso PNRR non ancora abilitati (l’anno di prova è rinviato a dopo il conseguimento dell’abilitazione).
- D: Chi passa da posto di sostegno a posto comune (o viceversa) nello stesso grado deve rifare l’anno di prova?R: No, i docenti che ottengono il passaggio da posto di sostegno a posto comune (o viceversa), purché all’interno dello stesso grado di istruzione, non devono sostenere nuovamente l’anno di prova.
- D: Chi sceglie il docente tutor per l’anno di prova e quali requisiti deve avere?R: Il tutor viene nominato dal Dirigente Scolastico e va individuato, prioritariamente, tra i docenti della stessa classe di concorso o di disciplina affine. Ciascun tutor può seguire al massimo 3 docenti in formazione.
- D: Che cos’è il Patto per lo Sviluppo Professionale?R: È un accordo stipulato a inizio anno tra il docente in prova e il Dirigente Scolastico (sulla base di un bilancio iniziale delle competenze) che fissa gli obiettivi formativi e le competenze da potenziare durante l’anno.
- D: Il parere espresso dal Comitato di Valutazione al termine dell’anno di prova è vincolante?R: No, il parere espresso dal Comitato di Valutazione è obbligatorio ma non vincolante. La decisione finale sulla conferma in ruolo o sul mancato superamento dell’anno di prova spetta unicamente al Dirigente Scolastico.
- D: Cosa succede se un docente non riesce a raggiungere i 180/120 giorni per malattia o maternità?R: Se non si raggiunge la soglia minima dei giorni di servizio o di attività didattica a causa di eventi come malattia, maternità, congedi o aspettativa per dottorato di ricerca, l’anno di prova viene sospeso e deve essere ripetuto per intero nell’anno scolastico successivo.
- D: Chi riceve una nomina con sola decorrenza giuridica dopo il 31 agosto può svolgere l’anno di prova nello stesso anno?R: Se il docente è già abilitato, può svolgere l’anno di prova in corso d’anno solo se sta prestando servizio su una cattedra o posto affine. Se non è abilitato, dovrà prima conseguire il titolo abilitante.
4. Concorsi PNRR, Straordinario BIS e GPS Sostegno
- D: I docenti assunti da concorso PNRR privi di abilitazione devono svolgere l’anno di prova al primo anno?R: No, i vincitori da concorso PNRR non ancora abilitati non possono svolgere subito l’anno di prova. Per l’anno scolastico di assunzione stipulano un contratto a tempo determinato e devono prima conseguire l’abilitazione. L’anno di formazione e prova slitta all’anno scolastico successivo al conseguimento del titolo.
- D: Quali sono i requisiti di valutazione integrativi per chi è stato assunto da Straordinario BIS o da I Fascia GPS Sostegno?R:
- Straordinario BIS (art. 59 c. 9-bis): Oltre al superamento dell’anno di prova e al colloquio finale con il comitato di valutazione, è richiesta l’acquisizione di 5 CFU universitari.
- I Fascia GPS Sostegno (art. 5 c. 5 D.L. 44/23): La valutazione prevede una lezione simulata su un argomento estratto il giorno precedente di fronte a una commissione integrata da un componente esterno (professore universitario o dirigente scolastico).
- D: Che cos’è la Mini Call Veloce per la I fascia GPS Sostegno?R: È una procedura straordinaria interprovinciale che permette di coprire i posti di sostegno rimasti vacanti dopo le fasi regionali/provinciali, finalizzata all’assunzione a tempo determinato convertibile in ruolo previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata.
5. Nomine da GPS, Interpelli e Regime delle Sanzioni
- D: Cos’è il meccanismo del “ripescaggio” nelle nomine da GPS?R: È una novità che consente ai docenti rimasti privi di nomina in un determinato turno dell’algoritmo di partecipare ai turni successivi, potendo essere ripescati in caso di nuove disponibilità o rinunce.
- D: Qual è la sanzione se rinuncio a una supplenza conferita da GAE o GPS o non prendo servizio?R: Non si potranno conseguire supplenze al 31 agosto o 30 giugno per nessuna classe di concorso o grado di istruzione per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie (da GAE, GPS, GI o Interpello). Rimane comunque la possibilità di accettare supplenze brevi da Graduatoria di Istituto.
- D: Cosa succede se si abbandona una supplenza già presa in carico da GAE o GPS?R: Si perde la possibilità di conseguire qualsiasi supplenza (sia annuale che temporanea) per tutte le classi di concorso e gradi di istruzione per l’intero biennio delle graduatorie.
- D: Cosa succede se non compilo la domanda delle 150 preferenze da GPS pur avendo aggiornato la mia posizione?R: Non si applica alcuna sanzione o depennamento dalle graduatorie, ma per quell’anno scolastico non si potrà partecipare a nessun turno di nomina da GPS per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Si rimarrà comunque in attesa di eventuali chiamate dalle Graduatorie di Istituto.
- D: Se indico solo alcune sedi o classi di concorso nelle 150 preferenze e vengo “scavalcato”, cosa comporta?R: Si viene considerati rinunciatari unicamente per le sedi, le tipologie di posto o le classi di concorso non indicate. Non si subisce il depennamento dalle GPS e si mantiene la possibilità di ricevere proposte di nomina da Graduatoria di Istituto per quelle stesse sedi omesse.
- D: Come vengono gestiti gli spezzoni orari fino a 6 ore?R: Gli spezzoni orari fino a 6 ore non concorrono alla formazione di cattedre o posti orario nell’algoritmo delle GPS e sono gestiti direttamente dalle singole istituzioni scolastiche.
- D: Cosa succede se non rispondo o rifiuto una proposta di nomina da Graduatoria di Istituto?R: La mancata risposta equivale a una rinuncia esplicita. La sanzione comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di quella singola scuola sia per la classe di concorso interessata che per i posti di sostegno del medesimo ordine per l’anno in corso, ma si rimane convocabili dalle altre scuole.
- D: Quali sanzioni si rischiano se si rinuncia a una proposta di nomina tramite Interpello?R: Per gli Interpelli valgono le stesse sanzioni previste per le nomine da Graduatoria di Istituto: la rinuncia comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di quella scuola per l’anno scolastico in corso.
- D: È possibile abbandonare una supplenza breve da Graduatoria di Istituto per accettarne una al 30 giugno o 31 agosto?R: Sì, è espressamente consentito abbandonare una supplenza temporanea per accettarne una annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) senza incorrere in alcuna sanzione. Non è invece consentito il contrario.
6. Diritti del Personale Precario (Assenze, Permessi, Malattia e Ferie)
- D: Quanti giorni di malattia spettano a un docente con supplenza annuale (30/06 o 31/08)?R: Il posto viene conservato per un massimo di 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione è pari al 100% per il primo mese, al 50% per il secondo mese ed è azzerata dal terzo mese in poi.
- D: Come vengono gestite le assenze per malattia nei contratti brevi e saltuari?R: Per i supplenti temporanei (brevi), il posto viene conservato per un massimo di 30 giorni nell’arco di un anno scolastico. La retribuzione per questo mese è ridotta al 50%. Se si supera il limite di 30 giorni di assenza, il contratto viene risolto di diritto.
- D: Quanti giorni di permesso per motivi personali/familiari spettano ai precari?R:
- Per i supplenti annuali (30 giugno / 31 agosto): 3 giorni retribuiti all’anno (giustificabili anche con autocertificazione).
- Per i supplenti temporanei (brevi): 6 giorni non retribuiti all’anno.
- D: I docenti precari con supplenza breve hanno diritto ai permessi retribuiti per concorsi o esami?R: Hanno diritto a un massimo di 8 giorni all’anno, ma tali permessi non sono retribuiti sia per i supplenti annuali (30 giugno/31 agosto) che per i supplenti temporanei.
- D: Quali sono i diritti dei precari per permessi di matrimonio o lutti?R:
- Matrimonio: Sia i supplenti annuali che quelli brevi hanno diritto a 15 giorni di permesso fruibili da una settimana prima a 2 mesi dopo la data delle nozze.
- Lutto: Spettano 3 giorni retribuiti per il coniuge, parenti entro il 2° grado e affini di 1° grado.
- D: Come funzionano i permessi brevi per i docenti precari?R: Sia i supplenti annuali che quelli temporanei possono richiedere permessi brevi fino a un massimo della metà dell’orario giornaliero di lezione. Le ore fruite devono essere recuperate prioritariamente entro i 2 mesi successivi (o entro la fine del contratto per i supplenti brevi).
- D: I permessi previsti dalla Legge 104/92 (art. 33 c. 3) spettano anche al personale docente con supplenza temporanea?R: Sì, sia i supplenti annuali (30 giugno / 31 agosto) sia i supplenti temporanei con contratto breve hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92.
- D: I giorni di permesso usufruiti per la Legge 104 o per lutto interrompono o riducono i 180/120 giorni dell’anno di prova?R: Non rientrano nel conteggio utile per il raggiungimento dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica. Tutti i permessi, retribuiti e non, sono esclusi dal computo dei giorni necessari per l’anno di prova.
- D: Come si calcola il numero di giorni di ferie spettanti ai docenti a tempo determinato?R: I giorni di ferie maturano in proporzione alla durata del contratto e all’anzianità di servizio:
- Chi ha più di 3 anni di servizio matura 2,67 giorni di ferie al mese (su base annuale di 32 giorni).
- Chi ha meno di 3 anni di servizio matura 2,5 giorni di ferie al mese (su base annuale di 30 giorni). A questi vanno aggiunti i 4 giorni di festività soppresse, conteggiati sempre proporzionalmente.
- D: Come viene calcolato il monte ferie per le scuole che adottano la “settimana corta” (5 giorni lavorativi)?R: I giorni di ferie si calcolano e si conteggiano sempre su una base di 6 giorni settimanali, indipendentemente da come il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituto abbia articolato la settimana lavorativa (su 5 o 6 giorni).
- D: Quanti giorni di ferie possono essere usufruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche (dal 1° settembre al 30 giugno)?R: Durante le attività didattiche si possono richiedere al massimo 6 giorni di ferie. La concessione da parte del Dirigente Scolastico è subordinata alla possibilità di sostituire il docente con colleghi dell’istituto senza che si determinino oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
- D: Come funziona la fruizione o la monetizzazione delle ferie per i contratti al 30 giugno?R: I docenti assunti fino al 30 giugno non sono tenuti a richiedere ferie durante le sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc.). L’assegnazione d’ufficio delle ferie da parte dell’amministrazione in tali periodi è ritenuta illegittima dalla giurisprudenza. Il sindacato raccomanda di non firmare richieste “volontarie” di ferie durante l’anno, in modo da poter avviare vertenze legali per il recupero della monetizzazione delle ferie non godute.
7. Adempimenti Burocratici, Ricostruzione di Carriera e Tutele Sindacali
- D: Quali documenti bisogna consegnare alla segreteria scolastica alla presa di servizio?R: All’atto della presa di servizio occorre presentare il foglio di individuazione della nomina, le coordinate bancarie (o copia dell’ultimo cedolino) e il codice fiscale. Nei giorni successivi va fornita un’autocertificazione con i dati anagrafici, la cittadinanza e il godimento dei diritti civili.
- D: È necessario consegnare il certificato medico di idoneità fisica all’impiego?R: No, il certificato di idoneità fisica all’impiego per il pubblico impiego è stato abolito dal D.L. 69/2013 (art. 42).
- D: Che cos’è la Dichiarazione dei Servizi e quando va inviata?R: È la dichiarazione che riepiloga tutti i servizi di insegnamento prestati in precedenza, utile per la futura ricostruzione di carriera. Va compilata e inoltrata online tramite la piattaforma Istanze Online, di norma entro 30 giorni dall’assunzione.
- D: Quando si può presentare la domanda di ricostruzione di carriera?R: La ricostruzione di carriera può essere richiesta solo dopo il superamento dell’anno di prova e la successiva conferma in ruolo (a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo). Permette di ottenere l’adeguamento della propria fascia stipendiale conteggiando il servizio pre-ruolo.
- D: A quali coperture assicurative si ha diritto tramite l’iscrizione alla Gilda degli Insegnanti?R: L’iscrizione con trattenuta in busta paga include una polizza di Responsabilità Civile (massimale 1.000.000 €) e una Polizza Infortuni professionale (che copre gli infortuni sul lavoro e l’infortunio in itinere, ossia nel tragitto casa-scuola fino a un’ora prima o dopo l’orario di servizio).