Limite di Età e Durata del Congedo Parentale
- Qual è il limite di età anagrafica del figlio per accedere al congedo parentale nel 2026? Il limite di età per la fruizione del congedo parentale ordinario è fissato a 14 anni del minore, estendendo la precedente soglia dei 12 anni. La stessa estensione si applica anche in caso di adozione o affidamento, calcolata dai 14 anni dall’ingresso in famiglia.
- Posso utilizzare i giorni residui di congedo nel 2026 se mio figlio ha già superato i 12 anni ma non i 14? Sì. Per tutti i minori che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data del 1° gennaio 2026, i genitori lavoratori dipendenti conservano il diritto a sfruttare il residuo dei periodi di congedo non ancora goduti in precedenza.
- Qual è la suddivisione complessiva dei mesi di congedo spettanti alla coppia? Il quadro complessivo prevede:
- 3 mesi riservati alla madre e non cedibili.
- 3 mesi riservati al padre e non cedibili.
- 3 mesi ulteriori gestibili in modalità condivisa o alternata. Il tetto massimo indennizzabile per la coppia è di 9 mesi complessivi. Il limite massimo individuale o di coppia può arrivare a 10 o 11 mesi totali (quest’ultimo caso si applica se il padre si avvale di almeno 3 mesi di congedo). Al genitore solo spettano fino a 11 mesi complessivi, di cui 9 coperti da indennità.
Retribuzione e Trattamento Economico
- Come si articola l’indennità economica erogata per i mesi di congedo?
- Primi 3 mesi complessivi (fruiti entro il sesto anno di vita del bambino): retribuiti all’80% dello stipendio.
- Mesi successivi o per figli tra i 7 e i 14 anni: retribuiti al 30% della retribuzione, fino alla saturazione del tetto massimo di 9 mesi indennizzati.
- Mesi eccedenti il 9° (fino al limite di 10 o 11 mesi): non retribuiti (0%).
- Il CCNL Scuola prevede condizioni economiche più favorevoli rispetto ai minimi di legge? Sì. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca garantisce che i primi 30 giorni di congedo parentale (fruibili entro i 12 anni del minore) siano retribuiti al 100%, superando le percentuali standard dell’80% o del 30%. Si consiglia comunque di verificare eventuali specificità applicative del contratto integrativo di settore.
Congedo per Malattia del Figlio
- Quali sono i giorni di congedo spettanti per la malattia del figlio nel 2026?
- Per i figli compresi tra i 3 e i 14 anni: ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi all’anno (la normativa precedente prevedeva un tetto di 5 giorni fino agli 8 anni). La disponibilità complessiva per la coppia è di 20 giorni annui.
- Per i figli da 0 a 3 anni: il congedo per malattia non prevede alcun limite numerico di giorni.
- I giorni di congedo per la malattia del figlio sono retribuiti? Per la fascia d’età tra i 3 e i 14 anni, i 10 giorni annui previsti dalla legge sono generalmente non retribuiti, fatta eccezione per eventuali condizioni di miglior favore stabilite dal CCNL di comparto in merito a specifici periodi iniziali.
- È consentito a entrambi i genitori di assentarsi contemporaneamente per la malattia dello stesso figlio? No. I permessi si esercitano in via alternativa: il docente è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva che certifichi l’assenza di contemporanea fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore.
- Il dipendente scolastico in congedo per malattia del figlio deve rispettare le fasce di reperibilità? No. Questa tipologia di congedo non prevede l’obbligo di sottostare alle visite fiscali o alle fasce di reperibilità domiciliare, consentendo al genitore di muoversi liberamente per esigenze di cura, visite mediche o approvvigionamento farmaceutico del minore.
- Cosa avviene se il figlio si ammala durante il periodo di ferie o di sospensione delle lezioni? La sopravvenienza della malattia del figlio interrompe immediatamente le ferie in corso, permettendo la conversione d’ufficio dell’assenza in congedo per malattia del figlio.
Adozioni, Affidamenti e Modalità di Domanda
- Le disposizioni si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari? Sì, le tutele sono estese integralmente. Il congedo parentale e i 10 giorni annui per malattia possono essere richiesti entro i 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, fermo restando il limite invalicabile del compimento della maggiore età.
- Qual è l’iter procedurale per la presentazione della domanda? La richiesta formale dell’indennità deve essere inoltrata in via telematica all’INPS tramite i seguenti canali:
- Portale MyINPS (tramite credenziali SPID, CIE o CNS).
- Applicazione mobile INPS Mobile.
- Istituti di patronato o intermediari abilitati.
- Contact Center Multicanale INPS (al numero 803 164). Parallelamente, il docente deve trasmettere tempestiva comunicazione di assenza alla segreteria scolastica di titolarità o di servizio, rispettando i termini di preavviso previsti.