FAQ – Congedo Parentale e Permessi Malattia Figlio per il Personale Scolastico ( Riserv agli iscritti)

Limite di Età e Durata del Congedo Parentale

  1. Qual è il limite di età anagrafica del figlio per accedere al congedo parentale nel 2026? Il limite di età per la fruizione del congedo parentale ordinario è fissato a 14 anni del minore, estendendo la precedente soglia dei 12 anni. La stessa estensione si applica anche in caso di adozione o affidamento, calcolata dai 14 anni dall’ingresso in famiglia.
  2. Posso utilizzare i giorni residui di congedo nel 2026 se mio figlio ha già superato i 12 anni ma non i 14? Sì. Per tutti i minori che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data del 1° gennaio 2026, i genitori lavoratori dipendenti conservano il diritto a sfruttare il residuo dei periodi di congedo non ancora goduti in precedenza.
  3. Qual è la suddivisione complessiva dei mesi di congedo spettanti alla coppia? Il quadro complessivo prevede:
    • 3 mesi riservati alla madre e non cedibili.
    • 3 mesi riservati al padre e non cedibili.
    • 3 mesi ulteriori gestibili in modalità condivisa o alternata. Il tetto massimo indennizzabile per la coppia è di 9 mesi complessivi. Il limite massimo individuale o di coppia può arrivare a 10 o 11 mesi totali (quest’ultimo caso si applica se il padre si avvale di almeno 3 mesi di congedo). Al genitore solo spettano fino a 11 mesi complessivi, di cui 9 coperti da indennità.

Retribuzione e Trattamento Economico

  1. Come si articola l’indennità economica erogata per i mesi di congedo?
    • Primi 3 mesi complessivi (fruiti entro il sesto anno di vita del bambino): retribuiti all’80% dello stipendio.
    • Mesi successivi o per figli tra i 7 e i 14 anni: retribuiti al 30% della retribuzione, fino alla saturazione del tetto massimo di 9 mesi indennizzati.
    • Mesi eccedenti il 9° (fino al limite di 10 o 11 mesi): non retribuiti (0%).
  2. Il CCNL Scuola prevede condizioni economiche più favorevoli rispetto ai minimi di legge? Sì. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca garantisce che i primi 30 giorni di congedo parentale (fruibili entro i 12 anni del minore) siano retribuiti al 100%, superando le percentuali standard dell’80% o del 30%. Si consiglia comunque di verificare eventuali specificità applicative del contratto integrativo di settore.

Congedo per Malattia del Figlio

  1. Quali sono i giorni di congedo spettanti per la malattia del figlio nel 2026?
    • Per i figli compresi tra i 3 e i 14 anni: ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi all’anno (la normativa precedente prevedeva un tetto di 5 giorni fino agli 8 anni). La disponibilità complessiva per la coppia è di 20 giorni annui.
    • Per i figli da 0 a 3 anni: il congedo per malattia non prevede alcun limite numerico di giorni.
  2. I giorni di congedo per la malattia del figlio sono retribuiti? Per la fascia d’età tra i 3 e i 14 anni, i 10 giorni annui previsti dalla legge sono generalmente non retribuiti, fatta eccezione per eventuali condizioni di miglior favore stabilite dal CCNL di comparto in merito a specifici periodi iniziali.
  3. È consentito a entrambi i genitori di assentarsi contemporaneamente per la malattia dello stesso figlio? No. I permessi si esercitano in via alternativa: il docente è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva che certifichi l’assenza di contemporanea fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore.
  4. Il dipendente scolastico in congedo per malattia del figlio deve rispettare le fasce di reperibilità? No. Questa tipologia di congedo non prevede l’obbligo di sottostare alle visite fiscali o alle fasce di reperibilità domiciliare, consentendo al genitore di muoversi liberamente per esigenze di cura, visite mediche o approvvigionamento farmaceutico del minore.
  5. Cosa avviene se il figlio si ammala durante il periodo di ferie o di sospensione delle lezioni? La sopravvenienza della malattia del figlio interrompe immediatamente le ferie in corso, permettendo la conversione d’ufficio dell’assenza in congedo per malattia del figlio.

Adozioni, Affidamenti e Modalità di Domanda

  1. Le disposizioni si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari? Sì, le tutele sono estese integralmente. Il congedo parentale e i 10 giorni annui per malattia possono essere richiesti entro i 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, fermo restando il limite invalicabile del compimento della maggiore età.
  2. Qual è l’iter procedurale per la presentazione della domanda? La richiesta formale dell’indennità deve essere inoltrata in via telematica all’INPS tramite i seguenti canali:
    • Portale MyINPS (tramite credenziali SPID, CIE o CNS).
    • Applicazione mobile INPS Mobile.
    • Istituti di patronato o intermediari abilitati.
    • Contact Center Multicanale INPS (al numero 803 164). Parallelamente, il docente deve trasmettere tempestiva comunicazione di assenza alla segreteria scolastica di titolarità o di servizio, rispettando i termini di preavviso previsti.