Il beneficio riguarda docenti, educatori e personale ATA con contratto a T.I. o a T.D. fino al 31/08 o
30/06, compreso il personale in part time.
La domanda va presentata alla scuola di servizio.
Per il personale che conseguirà un incarico dopo la scadenza del 15 novembre, molti USR consentono la
presentazione tardiva della domanda, comunque entro 5 giorni dalla presa di servizio.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è l’art. 37 del CCNL 2019/21, come integrato dai Contratti Integrativi definiti
a livello regionale. La norma stabilisce il limite massimo del 3% del personale in servizio all’inizio
dell’anno. La contrattazione integrativa regionale può definire i criteri di priorità, qualora le richieste
superino il contingente massimo del 3%.
Perché si chiedono i permessi?
I permessi sono concessi per frequentare corsi universitari, postuniversitari, di qualificazione professionale
(compresi TFA e Percorsi Abilitanti) e per sostenere i relativi tirocini ed esami. Non è prevista la fruizione
dei permessi per attività di studio, salvo diversa previsione nel Contratto Integrativo Regionale. È ammessa
al beneficio anche la frequenza di lezioni online, purché sia documentabile.
Come possono essere fruiti i permessi?
I permessi possono essere fruiti ad ore o per l’intera giornata e comunque il CCNL stabilisce che personale
interessato ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza alle lezioni.
Il personale che fruisce dei permessi deve presentare alla scuola documentazione della iscrizione al corso e
della frequenza delle lezioni ed esami, in caso contrario è soggetto al recupero delle retribuzioni percepite
nelle ore di permesso non documentate.
La maggiore criticità nella disciplina del diritto allo studio è data dal disallineamento tra l’anno solare di
vigenza del beneficio e la durata del contratto di lavoro che è invece riferita all’anno scolastico (così come
la durata dei corsi è spesso legata all’anno accademico). I mesi da settembre a dicembre, spesso i più
impegnativi per la frequenza dei corsi, non sono coperti dai permessi studio e laddove sussiste l’obbligo di
frequenza i docenti sono costretti a ricorrere ad aspettative non retribuite. Escluso anche l’utilizzo di
permessi già ottenuti nell’anno solare ma per un diverso corso, poiché la fruizione è vincolata al corso
dichiarato nella domanda.
A cura di P. Basili (D.N. Gilda degli Insegnanti)
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