
Con l’entrata in vigore della Legge 18 luglio 2025, n. 106, si aprono nuove e significative tutele per il personale della scuola in Italia. Questa normativa introduce importanti novità in termini di congedi e permessi per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche, croniche o con un’invalidità pari o superiore al 74%, estendendo questi diritti fondamentali anche ai precari. Di seguito, analizziamo nel dettaglio cosa prevedono queste misure a sostegno della salute e del benessere del personale scolastico.
Congedo non retribuito fino a 24 mesi
La legge introduce un periodo di assenza dal lavoro non retribuito che può durare fino a 24 mesi.
Chi può richiederlo:
- Lavoratori dipendenti (pubblici o privati) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare).
- Lavoratori con un’invalidità pari o superiore al 74%.
Durata e Condizioni:
Il congedo può essere continuativo o frazionato, per un massimo di 24 mesi.
* Durante questo periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro.
* Non si percepisce retribuzione e non è consentito svolgere altre attività lavorative.
Decorrenza:
La fruizione del congedo è possibile solo dopo aver esaurito altri periodi di assenza giustificata (sia retribuita che non retribuita) ai quali il lavoratore ha diritto a qualsiasi titolo.
Retribuzione e Anzianità
Il periodo di congedo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziale, ma può essere riscattato attraverso il versamento volontario dei contributi, secondo la normativa vigente.
Certificazione
La patologia e l’invalidità devono essere certificate da medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal medico di base. Sono previsti controlli tramite il Sistema Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico.
Permessi retribuiti aggiuntivi (10 ore annue)
A partire dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, coperte da indennità economica e copertura previdenziale figurativa.
Per cosa sono?
* Visite mediche.
* Esami strumentali.
* Analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
* Cure mediche frequenti.
Destinatari:
* Lavoratori con malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce).
* Lavoratori con malattie croniche o invalidanti (anche rare) con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
* Genitori di figli minori che si trovano nelle medesime condizioni di salute.
Come funziona:
È necessaria la prescrizione medica. Queste 10 ore si aggiungono alle tutele già previste per le gravi patologie, comprese le modalità di calcolo dell’indennità.
Nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale con copertura finanziaria a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementato a partire dal 2026.
Accesso prioritario al lavoro agile
Al termine del periodo di congedo di 24 mesi, il lavoratore dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile (smart working), laddove la prestazione lavorativa lo consenta e sia compatibile con le mansioni svolte. Questa nuova ipotesi si inserisce nell’ordine di priorità già esistente per altre categorie di lavoratori.
Sospensione dell’attività per i lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi, inclusi professionisti e lavoratori occasionali con rapporto continuativo, è prevista la possibilità di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.
Per ulteriori dettagli e tabelle riassuntive, è consigliabile consultare le fonti ufficiali e i siti specializzati in diritto del lavoro e scuola.
Fonti:
- Malati oncologici, altre 10 ore di permesso retribuito e conservazione del posto di lavoro. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale
- LEGGE 18 luglio 2025, n. 106 – Gazzetta Ufficiale Congedi, permessi e smart working per malattie oncologiche, invalidanti e croniche